Art. 222 · Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VI

Art. 222

661 / 738

Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, ancorchè in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente richiesta dall'Autorità militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-222-2