Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VI
Art. 222
661 / 738Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, ancorchè in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente richiesta dall'Autorità militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
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