Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VI
Art. 224
Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessità, o violando le norme stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, avvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.
Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-224-2