Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VII
Art. 228
Acquisto o ritenzione della preda.
In vigore dal 15 apr 1946
Fuori del caso di concorso nei reati preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta o, a qualsiasi titolo, ritiene cose costituenti preda bellica, senza che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-228-2