Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo PRIMO
Art. 231
Limiti della giurisdizione militare di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
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(Limiti della giurisdizione militare di guerra).
Ai tribunali militari di guerra appartiene la cognizione:
1° dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali;
2° dei reati preveduti dalla legge penale comune, commessi da militari nei territori indicati nel numero precedente;
3° dei reati militari da chiunque commessi fuori dei territori indicati nel numero 1°, quando da essi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale;
4° di qualunque reato commesso da prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano;
5° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche.
Ai tribunali militari di guerra appartiene altresì la cognizione di qualunque reato commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali:
1° dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovino in rapporti, anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione di opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le forze armate suddette;
2° da chiunque sia addetto al privato servizio delle persone indicate nel numero precedente, e da ogni altra persona, che, con una mansione qualunque, si trovi al seguito delle forze armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto Reale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-231-2