Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VIII
Art. 230
Omesso impedimento di determinati reati militari.
In vigore dal 25 ott 1994
Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell' del codice penale e quelle dell' del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli , è punito:
1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo; 38a
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.
Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non è stata impedita l'esecuzione.
Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.
Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-230-2