Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VIII
Art. 230
669 / 738Omesso impedimento di determinati reati militari.
In vigore dal 25 ott 1994
Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell' del codice penale e quelle dell' del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli , è punito:
1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo; 38a
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.
Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non è stata impedita l'esecuzione.
Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.
Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-230-2