Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo PRIMO
Art. 236
Corpi di operazione nel territorio di uno Stato alleato.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando un corpo nazionale di operazione si trova nel territorio dello Stato alleato, ovvero quando un corpo di operazione dello Stato alleato si trova nel territorio dello Stato italiano, si osservano le norme seguenti, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra i due Stati:
1° sono soggette esclusivamente alla giurisdizione militare dei rispettivi corpi di operazione le persone appartenenti ai detti corpi o da essi dipendenti, qualunque sia il territorio dove i corpi si trovano o la nazionalità degli imputati;
2° nel caso di concorso, in uno o più reati, di persone soggette alla giurisdizione militare, la competenza spetta, rispettivamente, al tribunale militare dello Stato a cui l'imputato appartiene;
3° spetta esclusivamente ai tribunali dello Stato alleato la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano, che, nel territorio dello Stato alleato, commettono atti in danno delle forze medesime; e spetta esclusivamente ai tribunali dello Stato italiano la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato alleato, che, nel territorio dello Stato italiano, commettono atti in danno delle forze stesse.
Storico versioni
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