Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo I

Art. 240

Obbligatorietà del procedimento penale.

In vigore dal 21 mag 1941
Nessuno può essere punito per un reato, se non in seguito a un procedimento penale nelle forme stabilite dalla legge, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-240-2

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