Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 240
Obbligatorietà del procedimento penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Nessuno può essere punito per un reato, se non in seguito a un procedimento penale nelle forme stabilite dalla legge, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.
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