Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo I

Art. 242

Perdita di nave militare o di aeromobile militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, non può iniziarsi procedimento penale, se non a richiesta del comandante supremo. Il comandante supremo ha facoltà di disporre che il procedimento sia rinviato a dopo la cessazione dello stato di guerra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-242-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo