Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 246
Procedimento per reati commessi fuori del territorio in stato di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dal numero 2° del secondo comma dell', ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, si procede davanti ai tribunali militari di guerra, salva contraria disposizione del Ministro della forza armata, alla quale appartiene il comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-246-2