Art. 244
Applicazione delle norme della procedura penale di pace.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-244-2
Applicazione delle norme della procedura penale di pace.
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La disposizione stabilisce che, durante lo stato di guerra, continuano ad applicarsi le regole della procedura penale militare di pace. Questa applicazione deve avvenire per quanto sia concretamente possibile. Resta salva l'esistenza di diverse previsioni stabilite espressamente dal codice penale militare di guerra.
La norma serve a garantire la continuità delle regole processuali penali militari ordinarie anche in tempo di guerra, salvo specifiche eccezioni.
Si applica agli organi della giustizia penale militare e a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti penali militari durante lo stato di guerra.
Durante un conflitto bellico, per celebrare un processo penale militare si seguono le ordinarie formalità procedurali previste per il tempo di pace. Qualora il codice non preveda una deroga specifica o le condizioni materiali lo consentano, i giudici militari utilizzeranno le regole ordinarie.
Obbligo di osservare le norme della procedura penale militare di pace durante lo stato di guerra, nei limiti del possibile e salvo diversa disposizione di legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.