Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo PRIMO
Art. 239
Reati commessi in territorio estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, i reati militari, da chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero, sono soggetti alla giurisdizione militare italiana di guerra, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, per la richiesta, la disposizione dell' del codice penale militare di pace.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-239-2