Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo PRIMO
Art. 238
Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari è sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-238-2