Art. 238 · Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo PRIMO

Art. 238

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Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari è sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare.
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