Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo PRIMO
Art. 238
676 / 738Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari è sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-238-2