Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo PRIMO

Art. 237

Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero.

In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-237-2

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