Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo PRIMO
Art. 237
675 / 738Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-237-2