Art. 233
Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-233-2
Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni.
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La disposizione stabilisce che, nelle ipotesi specificate dall'articolo precedente (numero 2° del primo comma e secondo comma), il giudice militare ha la facoltà di rimettere il procedimento all'autorità giudiziaria ordinaria. Tale decisione riguarda i procedimenti per reati previsti dalla legge penale comune. Il trasferimento viene disposto se sussistono motivi di convenienza. Il provvedimento adottato dal giudice militare per disporre la rimessione è espressamente qualificato come insindacabile.
La norma consente al giudice militare di trasferire all'autorità giudiziaria ordinaria la trattazione di reati comuni quando ragioni di opportunità o convenienza lo rendano preferibile.
Si applica al giudice militare che gestisce procedimenti per reati comuni nelle casistiche richiamate, nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria che riceve gli atti.
Un giudice militare si trova a procedere per un reato disciplinato dalla legge penale comune rientrante nei casi previsti dall'articolo precedente. Valutate le circostanze, il magistrato militare ritiene conveniente che sia la giustizia ordinaria a giudicare la vicenda. Emette quindi un provvedimento insindacabile ordinando il trasferimento degli atti all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.