Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo PRIMO
Art. 233
671 / 738Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dal numero 2° del primo comma e dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice militare può, per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-233-2