Art. 233 · Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo PRIMO

Art. 233

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Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dal numero 2° del primo comma e dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice militare può, per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale comune.
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