Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VII
Art. 229
Distruzione o deterioramento della preda.
In vigore dal 15 apr 1946
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose costituenti preda bellica, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-229-2