Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VI
Art. 225
Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace.
In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al comandante, che, dopo avere ricevuto comunicazione ufficiale della conclusione della pace, leva una contribuzione di guerra nel territorio dello Stato con il quale la pace è conchiusa, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-225-2