Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VI

Art. 223

Omissione o rifiuto di atti di ufficio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto, omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque, di coadiuvare l'Autorità militare in ciò che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-223-2

In sintesi

La disposizione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che non compie o rifiuta di compiere gli atti dovuti del proprio ufficio o servizio dopo una richiesta legale. La stessa sanzione si applica se il soggetto rifiuta od omette di collaborare con l'Autorità militare per attività attinenti a requisizioni, prestazioni o contribuzioni di guerra. La condotta è punibile sia se commessa nel territorio dello Stato, sia se posta in essere in paese nemico.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire il supporto doveroso e tempestivo all'Autorità militare da parte di chi esercita funzioni pubbliche, assicurando l'esecuzione delle operazioni legate a requisizioni, prestazioni o contribuzioni di guerra.

A chi si applica

Si applica ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio a cui sia stato legalmente richiesto di compiere atti del proprio ufficio o di coadiuvare l'Autorità militare.

Esempio pratico

Un pubblico ufficiale riceve formale e legale richiesta di coadiuvare l'Autorità militare per registrare e predisporre una requisizione di guerra, ma si rifiuta deliberatamente di svolgere le pratiche previste dal proprio ufficio. A causa di questo ingiustificato rifiuto, il soggetto incorre nella responsabilità penale prevista dall'articolo.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo di compiere gli atti del proprio ufficio o servizio legalmente richiesti e di coadiuvare l'Autorità militare; la violazione è punita con la reclusione militare fino a cinque anni.

Domande frequenti

Dove deve essere commesso il fatto perché costituisca reato?Il fatto costituisce reato se commesso sia all'interno del territorio dello Stato, sia in paese nemico.
Qual è la sanzione prevista per chi omette o rifiuta di adempiere?La sanzione prevista dal testo è la reclusione militare fino a cinque anni.
Quali attività di supporto all'Autorità militare sono espressamente menzionate?Il testo menziona espressamente la collaborazione in ciò che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo