Art. 223
Omissione o rifiuto di atti di ufficio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-223-2
Omissione o rifiuto di atti di ufficio.
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La disposizione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che non compie o rifiuta di compiere gli atti dovuti del proprio ufficio o servizio dopo una richiesta legale. La stessa sanzione si applica se il soggetto rifiuta od omette di collaborare con l'Autorità militare per attività attinenti a requisizioni, prestazioni o contribuzioni di guerra. La condotta è punibile sia se commessa nel territorio dello Stato, sia se posta in essere in paese nemico.
La norma mira a garantire il supporto doveroso e tempestivo all'Autorità militare da parte di chi esercita funzioni pubbliche, assicurando l'esecuzione delle operazioni legate a requisizioni, prestazioni o contribuzioni di guerra.
Si applica ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio a cui sia stato legalmente richiesto di compiere atti del proprio ufficio o di coadiuvare l'Autorità militare.
Un pubblico ufficiale riceve formale e legale richiesta di coadiuvare l'Autorità militare per registrare e predisporre una requisizione di guerra, ma si rifiuta deliberatamente di svolgere le pratiche previste dal proprio ufficio. A causa di questo ingiustificato rifiuto, il soggetto incorre nella responsabilità penale prevista dall'articolo.
È fatto obbligo di compiere gli atti del proprio ufficio o servizio legalmente richiesti e di coadiuvare l'Autorità militare; la violazione è punita con la reclusione militare fino a cinque anni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.