Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VI
Art. 223
662 / 738Omissione o rifiuto di atti di ufficio.
In vigore dal 21 mag 1941
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto, omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque, di coadiuvare l'Autorità militare in ciò che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
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