Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VII
Art. 227
Appropriazione della preda.
In vigore dal 15 apr 1946
Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Se il fatto è commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-227-2