Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VI
Art. 226
Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a cinque anni.
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