Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VI
Art. 226
665 / 738Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a cinque anni.
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