Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 249
Azione penale contro persone delle forze armate nemiche.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, preveduti dal titolo quarto del libro terzo, commessi nel territorio dello Stato italiano a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate dello Stato italiano o degli appartenenti a esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi, ancorchè per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-249-2