Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 253
Norme di competenza territoriale.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo del commesso reato, o, se questo non è conosciuto, al tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui l'imputato si è costituito o è stato arrestato.
Se il luogo del commesso reato non è noto e l'imputato non si è costituito e non è stato arrestato; è competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.
Nei casi indicati nel numero 5° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo dove è stabilito il centro di raccolta dei prigionieri rimpatriati, o, in mancanza di questo, dove il prigioniero si costituì o fu arrestato.
Nel caso preveduto dal comma precedente, se l'imputato non si è costituito e non è stato arrestato, è competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.
Storico versioni
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