Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 252
Tribunali militari territoriali di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Ai tribunali militari territoriali di guerra appartiene la cognizione:
1° dei reati commessi da militari non appartenenti ai corpi o servizi indicati nell'articolo precedente;
2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, non comprese nel numero 2° del primo comma dell'articolo precedente, e per i quali esse sono sottoposte alla giurisdizione militare di guerra;
3° dei reati commessi dai prigionieri di guerra nemici durante la prigionia;
4° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche;
5° dei reati commessi dai prigionieri di guerra italiani durante la loro prigionia presso il nemico, e del reato preveduto dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-252-2