Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 256
Attribuzione ai tribunali militari territoriali ordinari della competenza spettante ai tribunali militari di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se l'arresto, la consegna, la costituzione o la presentazione avviene in territorio non in stato di guerra, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale ordinario avente giurisdizione sul territorio medesimo. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed è, a ogni effetto, considerato come tale.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la disposizione del comma precedente si applica anche per tutti i procedimenti relativi a reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi nei quali non sono istituiti tribunali militari di guerra.
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