Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 259
Reati commessi fuori dei luoghi in stato di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
La cognizione dei reati di inadempimento o di frode in forniture militari o di qualsiasi altro reato soggetto alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi che non sono in stato di guerra, appartiene al tribunale militare del luogo del commesso reato. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed è, a ogni effetto, considerato come tale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-259-2