Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 264

Rimessione dei procedimenti penali all'Autorità giudiziaria ordinaria.

In vigore dal 21 mag 1941
Sono devoluti all'Autorità giudiziaria ordinaria, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, tutti i procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, per reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto durante lo stato di guerra e commessi nel territorio dello Stato. La disposizione del comma precedente non si applica per i procedimenti pendenti, nei quali il giudice militare abbia già pronunciato sentenza nel giudizio o decreto penale di condanna. In questi casi, si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-264-2

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