Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 265
Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari.
In vigore dal 21 mag 1941
I procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra del territorio dello Stato, in confronto di persone o per reati soggetti, in tempo di pace, alla giurisdizione militare, sono rimessi, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, ai tribunali militari ordinari.
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