Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 261
Perdita di nave militare o di aeromobile militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando si verifichi la perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, se il comandante supremo non dispone che il procedimento sia rinviato alla cessazione dello stato di guerra, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare di guerra che deve conoscere del reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-261-2