Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 257

Connessione di procedimenti.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di più tribunali militari di guerra, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile separare i procedimenti nell'interesse della giustizia o del servizio o della disciplina militare, designa il tribunale militare di guerra per la cognizione del reato o dei reati. Tuttavia, in nessun caso può essere designato un tribunale militare di guerra diverso da quelli territoriali, per la cognizione di reati soggetti alla competenza di questi ultimi. Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di tribunali militari di guerra e procedimenti di competenza di altri tribunali militari, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile separare i procedimenti per i motivi indicati nel comma precedente, designa un tribunale militare non di guerra, per la cognizione del reato o dei reati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-257-2

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