Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 260
Occupazione militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi di occupazione di territori dello Stato nemico, e, in generale, di occupazione militare, preveduti dall', la cognizione dei reati ivi indicati, da chiunque commessi, appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti presso i comandi delle unità mobilitate di occupazione, secondo le rispettive circoscrizioni territoriali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-260-2