Art. 235
Appropriazione indebita.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-235
Appropriazione indebita.
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La disposizione punisce il militare che trattiene per sé o per altri denaro o cose mobili appartenenti a un altro militare, avendone già il possesso. La sanzione base prevede la reclusione militare fino a tre anni. La pena aumenta se i beni sono dell'amministrazione militare o erano affidati come deposito necessario. È invece prevista una pena ridotta fino a sei mesi se l'appropriazione riguarda vestiario o equipaggiamento al solo fine di colmare mancanze del proprio corredo.
La norma mira a tutelare il patrimonio dei militari e dell'amministrazione militare contro chi abusa del possesso di beni altrui per trarne un ingiusto profitto. Inoltre, salvaguarda la disciplina e l'integrità all'interno del contesto militare.
Si applica ai militari che hanno a qualsiasi titolo il possesso di denaro o cose mobili appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare.
Un militare riceve in custodia temporanea una somma di denaro o un oggetto da un commilitone e decide di tenerlo per sé per ottenere un guadagno personale. In questo caso commette il reato base punito con la reclusione fino a tre anni e la rimozione. Se invece prende una parte di equipaggiamento solo per completare la propria divisa mancante, la pena massima è di sei mesi.
Reclusione militare fino a tre anni per la fattispecie base; pena aumentata se commesso su beni dell'amministrazione militare o in deposito necessario; reclusione militare fino a sei mesi per equipaggiamento o vestiario sottratto per colmare il proprio corredo; pena accessoria della rimozione per i casi del primo e secondo comma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.