Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 235
236 / 738Appropriazione indebita.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa, mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata.
Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.
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