Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 233

Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento.

In vigore dal 17 gen 1991
Si applica la reclusione militare fino a sei mesi: 1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; 2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno; 3° se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo. Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-233

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