Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 233
Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento.
In vigore dal 17 gen 1991
Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:
1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;
3° se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.
Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-233