Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 255
Reati commessi in territorio estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in territorio estero, quando, a norma di legge, la competenza appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti nel territorio dello Stato, è competente il tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui seguì la consegna, l'arresto o la presentazione dell'imputato; ferme le disposizioni del terzo comma dell'.
Se l'imputato non è stato consegnato o arrestato, e non si è costituito, si applica la disposizione del secondo comma dell'.
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