Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 250
Azione civile.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, l'esercizio dell'azione civile non è ammesso nemmeno se trattasi di procedimenti per reati, che in tempo di pace sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.
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