Art. 250 · Azione civile.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo II

Art. 250

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Azione civile.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, l'esercizio dell'azione civile non è ammesso nemmeno se trattasi di procedimenti per reati, che in tempo di pace sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.
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