Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. I

Art. 268

Atti di polizia giudiziaria in terrltorib estero occupato.

In vigore dal 21 mag 1941
Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, l'ufficiale di polizia giudiziaria italiano vi procede direttamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-268-2

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