Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. I
Art. 268
Atti di polizia giudiziaria in terrltorib estero occupato.
In vigore dal 21 mag 1941
Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, l'ufficiale di polizia giudiziaria italiano vi procede direttamente.
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