Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. II

Art. 273

Libertà provvisoria.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti per i reati indicati nel primo comma dell'articolo precedente, l'imputato non può essere ammesso alla libertà provvisoria. Negli altri casi, la libertà provvisoria può essere conceduta, previe conclusioni conformi del pubblico ministero. Con l'ordinanza del giudice istruttore, che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, l'imputato, se è estraneo alle forze armate dello Stato, può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, a norma del codice di procedura penale. La libertà provvisoria può concedersi anche d'ufficio e in ogni stato della istruzione, ma non oltre la chiusura di questa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-273-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo