Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. II

Art. 274

Prigionieri di guerra.

In vigore dal 21 mag 1941
Le norme stabilite dagli articoli precedenti per i militari si applicano anche per i prigionieri di guerra sottoposti a procedimento penale; salvo l'adempimento di obblighi speciali eventualmente imposti dalla legge o dalle convenzioni internazionali, ovvero dai regolamenti sulla prigionia di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-274-2

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