Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. II
Art. 274
Prigionieri di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Le norme stabilite dagli articoli precedenti per i militari si applicano anche per i prigionieri di guerra sottoposti a procedimento penale; salvo l'adempimento di obblighi speciali eventualmente imposti dalla legge o dalle convenzioni internazionali, ovvero dai regolamenti sulla prigionia di guerra.
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