Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. II
Art. 275
Testi impediti di comparire in giudizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Il giudice istruttore riceve e con giuramento la deposizione del testimonio, che egli ritenga non possa comparire in giudizio per ragione di ufficio, servizio, distanza, infermità o per altro grave motivo.
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