Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. II

Art. 275

Testi impediti di comparire in giudizio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il giudice istruttore riceve e con giuramento la deposizione del testimonio, che egli ritenga non possa comparire in giudizio per ragione di ufficio, servizio, distanza, infermità o per altro grave motivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-275-2

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