Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. II
Art. 271
Norma generale.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando si procede con istruzione formale, gli atti preliminari all'istruzione sono dal pubblico ministero inviati, con le sue richieste, al giudice istruttore, il quale procede all'istruzione formale secondo le norme della procedura penale militare di pace, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-271-2