Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. I
Art. 267
Procedimenti contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di procedimento penale contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati, per reati commessi durante la prigionia presso il nemico, gli atti preliminari all'istruzione sono, quando è possibile, assunti dall'ufficio speciale, che sia istituito presso i centri di raccolta dei prigionieri o altrove.
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