Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. II

Art. 276

Atti d'istruzione in territorio estero occupato.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, occorra procedere all'esame di testimoni o ad altri atti processuali, il giudice istruttore vi procede direttamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-276-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo