Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 281
Reati commessi all'udienza di un tribunale militare in territorio nemico occupato.
In vigore dal 21 mag 1941
Ferme in ogni caso le disposizioni dell' del codice penale militare di pace, quando, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, sia commesso, alla udienza di un tribunale militare, un reato da un prigioniero di guerra ovvero da alcuno degli abitanti del territorio occupato, si procede al giudizio immediato.
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