Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. II
Art. 277
Chiusura della istruzione formale. Riapertura.
In vigore dal 21 mag 1941
Esaurita l'istruzione formale, il giudice istruttore comunica gli atti al pubblico ministero; e questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale decide, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace.
Le sentenze di proscioglimento sono comunicate al comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale. Il comandante può, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, promuovere la riapertura della istruzione, con richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza.
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