Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. II

Art. 277

Chiusura della istruzione formale. Riapertura.

In vigore dal 21 mag 1941
Esaurita l'istruzione formale, il giudice istruttore comunica gli atti al pubblico ministero; e questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale decide, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace. Le sentenze di proscioglimento sono comunicate al comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale. Il comandante può, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, promuovere la riapertura della istruzione, con richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-277-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo